8 Ottobre 2008
Con l’art. 154-ter “Relazioni finanziarie” del Testo unico della Finanza (TUF), introdotto dal D.Lgs. 195/2007, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2004/109/ CE (c.d. Direttiva Transparency) in materia di informativa periodica. In tale ambito, il novellato articolo 154-ter, al comma 5, prevede che gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro di origine pubblichino i resoconti intermedi sulla gestione del primo e del terzo trimestre da diffondere entro 45 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento. Tale disposizione sostituisce quanto precedentemente previsto dall’art. 82 “Relazione trimestrale” e dall’Allegato 3D del Regolamento Emittenti.
In occasione della prima applicazione dell’art. 154-ter del TUF, sono emerse alcune incertezze interpretative riguardanti, in particolare, le modalità con le quali riportare dati quantitativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sull’andamento economico trimestrale, non più oggetto di informazione obbligatoria ai sensi della nuova disciplina.
L’obiettivo dello studio, pertanto, è stato quello di fornire, alle Autorità e agli Emittenti, un quadro analitico sulle modalità con cui le disposizioni dell’art. 154-ter, comma 5 del TUF sono state applicate in occasione della pubblicazione delle relazioni finanziarie al 31 marzo 2008 sul mercato azionario italiano. L’analisi è stata condotta su 119 società quotate appartenenti ai segmenti STAR, Expandi, Standard e Blue Chip. L’analisi delle società del segmento STAR, tenute a redigere ancora, per il primo trimestre 2008, la relazione trimestrale ai sensi dell’art. 82 del RE, ha permesso di delineare la prassi di comunicazione seguita dagli Emittenti che osservano i più elevati requisiti di trasparenza.Benchè la Direttiva Transparency, nella sua formulazione ex art. 154-ter, comma 5 del TUF faccia riferimento ad una relazione “qualitativa”, sul mercato azionario italiano, ad oggi, emerge che l’applicazione della normativa è stata recepita nella direzione di una relazione di natura “quantitativa”.
Il contenuto tipo dei Resoconti Intermedi di Gestione comprende sempre schemi contabili con l’indicazione delle grandezze economiche riferite a fatturato, EBITDA, EBIT; nella grande maggioranza dei casi le società stimano il dato relativo alle imposte e quantificano l’utile netto di periodo. Relativamente alle grandezze patrimoniali vengono in genere presentati prospetti riclassificati, mentre con riferimento alle grandezze finanziarie viene comunicata la posizione finanziaria netta con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine.
Sia le società Expandi, che per la prima volta hanno elaborato il resoconto intermedio di gestione, che le società dell’MTA, per le quali la nuova normativa trovava prima applicazione, sembrano più uniformarsi alle indicazioni dell’Allegato 3D del Regolamento Emittenti, benchè in quest’ultimo caso il documento sia semplificato rispetto al primo trimestre 2007.
Le principali tendenze riscontrate sono: minori informazioni quantitative di dettaglio; riduzione e/o riclassificazione dei prospetti contabili; eliminazione o riduzione delle note illustrative; eliminazione o riduzione dell’informativa di settore; eliminazione o riduzione delle informazioni relative alla capogruppo; semplice richiamo ai principi contabili; limitati richiami alla governance; minori informazioni sull’andamento del settore di riferimento; eliminazione dell’elenco delle partecipazioni. In media, il numero di pagine della relazione si dimezza.
Infine, alcune società hanno elaborato un comunicato stampa price sensitive che “costituisce” il Resoconto Intermedio di Gestione e che viene messo a disposizione del pubblico come relazione.

