La Cassazione chiarisce il concetto di informazione privilegiata

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Nota a Cass.,V, 23 dicembre 2008 , n. 25768

Con la sentenza in esame la Corte coglie l’occasione per ribadire l’esistenza di una continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina dell’insider trading.

La fattispecie concreta vedeva l’imputata accusata di concorso nel reato di abuso di informazioni privilegiate posto in essere dal suo convivente more uxorio il quale,  sfruttando la propria posizione di trader presso la Giuberga UBS SIM, le comunicava gli ordini di acquisto o vendita ricevuti, permettendole di operare sul mercato incrociando le proprie operazioni con quelle effettuate tramite la SIM UBS, traendo così ingiusto profitto a danno dei clienti della società di gestione (c.d. tecnica del front running).

I motivi di ricorso dell’imputato si imperniano tutti sul concetto di informazione privilegiata e sulle diverse sfumature che tale concetto assume nelle due normative succedutesi nel tempo.
In effetti, mentre il novellato art. 181 TUF definisce espressamente come privilegiata l’informazione sugli ordini di acquisto e di vendita dati all’intermediario1, e in tal modo criminalizza espressamente la pratica del front running, la vecchia normativa taceva su questa particolare forma di commissione del reato.
Tale tipologia di informazione, però, secondo l’impostazione data dai giudici di Milano e confermata dalla Cassazione, era già ricompresa nella vecchia definizione di informazione privilegiata, ove si parlava genericamente di “informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo”.
Pertanto, la nuova normativa, lungi dal cambiare i confini definitori dell’informazione privilegiata, si limita, almeno per la parte che qui interessa, a meglio delinearne le caratteristiche.

Con ulteriore motivo di ricorso la ricorrente lamentava l’erronea valutazione del carattere “non pubblico” dell’informazione posseduta dall’insider.
In effetti, secondo una ricostruzione pacifica nel processo, l’informazione, detenuta dall’insider ed utilizzata dall’outsider, non era posseduta in via esclusiva dai due soggetti, ma aveva avuto modo di circolare tra tutti gli operatori e i negoziatori UBS, dal momento che ogni ordine di compravendita pervenuto alla SIM viene inserito nel sistema informatico aziendale, diventando così conoscibile da un’ampia platea di soggetti, con conseguente perdita del carattere di privilegio, precondizione per l’applicazione della normativa sugli abusi di mercato.
A parere della Corte il ragionamento non merita di essere condiviso poiché la nozione di “pubblico” necessita di essere intesa come generalità degli operatori presenti sul mercato, e non coincide quindi con quel novero di soggetti (nella fattispecie trader UBS) che vengono a conoscenza dell’informazione in ragione dell’attività svolta.
La circolazione di informazioni all’interno della platea di operatori SIM, pertanto, non è idonea a tramutare il carattere di queste ultime da “privilegiate” a “pubbliche” ai sensi della normativa sull’insider trading.

Stefano Pazienza
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1 Dispone il quinto comma dell’art. 181 TUF: “Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.
Consulta tutto il Testo Unico della Finanza e le delibere CONSOB.

 

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