Locus Commissi Delicti nel reato di Insider Trading

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Commento a Cass. Pen. 23-02-2009, n. 7769

La Cassazione, con la sentenza n. 7769 del 23-2-2009, prende per la prima volta posizione in ordine all'esatta individuazione del luogo di commissione del delitto di insider trading di cui all'art. 184 TUF.

La fattispecie concreta vedeva i soggetti apicali della UNIPOL accusati di aver effettuato operazioni sul mercato finanziario utilizzando informazioni privilegiate.

La Corte di Appello di Milano aveva giudicato i due soggetti colpevoli del reato loro ascritto. Nella motivazione della sentenza la Corte, tra le altre cose, affermava la propria competenza poiché, posto che il reato di insider trading si consuma nel momento e nel luogo in cui si effettua l'acquisto dello strumento finanziario, il luogo di acquisto deve, a parere dei giudici di merito,  essere individuato nel luogo in cui le proposte di negoziazione (vendita ed acquisto) si incrociano telematicamente nel sistema organizzato da Borsa Italiana S.p.a. e quindi a Milano, luogo di operatività della Borsa.

Siffatta impostazione era già da tempo contestata dalla dottrina più attenta, la cui impostazione è stata ora accolta dai giudici di legittimità (Cfr. SGUBBI-TRIPODI-FONDAROLI, Diritto penale del mercato finanziario, Padova 2008).

Le perplessità nascevano dalla particolare forma di circolazione dei titoli di credito.

Il d.lgs. 213/98 ha infatti imposto la totale dematerializzazione dei titoli di credito, per cui ad oggi il concetto di acquisto e di vendita in ambito finanziario non postula il passaggio di un oggetto materiale da un soggetto ad un altro.

In estrema sintesi, un'operazione di compravendita di strumenti finanziari avviene secondo una serie di stadi successivi:

 

  • Ø in un primo momento avviene l'incontro tra domanda ed offerta attraverso la società di gestione Borsa Italiana S.p.a.;
  • Ø l'alienante incarica poi il proprio intermediario di procedere all'operazione di giro;
  • Ø l'intermediario emette l'ordine di giro ed addebita il trasferimento al conto del cedente;
  • Ø la società di gestione accentrata (Borsa italiana S.p.a) esegue il giroconto;
  • Ø l'intermediario dell'acquirente accredita l'acquisto sul conto di quest'ultimo.

Fatta questa premessa, il Tribunale di Milano considerava avvenuto il passaggio di proprietà, e quindi consumato il reato, fin dal primo step dell'operazione, ovvero quando le proposte di negoziazione si incrociarono ad opera della società di gestione accentrata; in base a questa argomentazione la competenza non poteva che spettare a Milano, poiché ivi è la sede della Borsa valori e avvengono tutte le negoziazioni.

La Corte di legittimità rigetta invece questa impostazione, ritenendo che l'incontro delle proposte di negoziazione comporti la conclusione di un contratto di vendita con efficacia meramente obbligatoria, con la conseguenza che la titolarità dei valori ceduti resta in capo all'alienante fino al completamento dell'operazione di giro; questo perché nella prima fase vengono ceduti beni individuati solo nel genere (quantità, tipo, prezzo), mentre il trasferimento della proprietà dello strumento finanziario dematerializzato si perfeziona solo nel momento in cui vi è la consegna dematerializzata delle species di valori appartenenti al genus dedotto in obbligazione.

Il trasferimento della titolarità degli strumenti avviene quindi solo nel momento in cui vi è il compimento della registrazione in accredito, ad opera dell'intermediario, sull'apposito conto aperto dall'acquirente e nel luogo in cui tale conto è acceso, poiché solo in questo momento vi è l'esatta individuazione dei titoli acquistati.

Il locus commissi delicti deve pertanto essere individuato nel luogo in cui è acceso il conto aperto dall'acquirente presso l'intermediario, mentre il tempus commissi delicti sarà il momento in cui viene effettuata l'annotazione sul dossier titoli.

In base alle argomentazioni ora esposte la Corte ha ritenuto competente per territorio il Tribunale di Bologna, luogo in cui l'intermediario teneva il dossier titoli, e ha annullato senza rinvio la sentenza di merito emessa dal Tribunale di Milano.

(Stefano Pazienza)

 

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