Il Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, ha inserito, tra i requisiti di governo societario per ottenere la qualifica di STAR, l’adozione su base obbligatoria del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt 6 e 7 del d. lg. n. 231/2001.
Si tratta, come è noto, dell’insieme di misure e procedure etiche, organizzative, gestionali e di controllo – ivi compresa l’istituzione di un apposito Organismo di vigilanza – per la prevenzione del rischio di commissione di illeciti nello svolgimento dell’attività d’impresa.

Ad oggi il d.lg. 231 prevede le seguente fattispecie di reato:
-    artt 24 e 25 (reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio)
-    art 25 bis (falsità nummarie)
-    art 25 ter (reati societari)
-    art 25 quater (reati terroristici)
-    art 25 quater.1 (infibulazione)
-    art 25 quinquies (reati contro la personalità individuale)
-    art 25 sexies (abusi di mercato)
-    art 25 septies (omicidio colposo/lesioni colpose commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro)
-    art 25 octies (ricettazione, riciclaggio e c.d. reimpiego)

L’adozione e l’attuazione del “Modello 231” può rappresentare un’esimente dalla responsabilità penale dell’ente collettivo, ovvero comportare una riduzione della sanzione pecuniaria o l’esclusione delle più invasive sanzioni interdittive previste dal d.lg. 231 (che possono arrivare fino all’interdizione dall’esercizio dell’attività).

L’adozione del Modello non è obbligatoria ai sensi del decreto; tuttavia nello specifico settore (ad “adesione volontaria”) – proprio per valorizzare e rendere ancora più stringenti i requisiti del segmento STAR – il Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana (approvato dalla Consob) ne sancisce l’obbligatorietà.

Le società STAR (quelle già quotate e quelle che intendono entrare nello specifico segmento) sono tenute ad adottare tale modello entro il 31 marzo 2008 (art 2.2.3 bis).

Va aggiunto che, ai sensi dell’art 2.2.3, l’emittente deve comunicare tempestivamente a Borsa Italiana la temporanea impossibilità di rispettare, tra gli altri, l’obbligo in questione e le relative motivazioni.

Dal canto suo, Borsa Italiana può richiedere alla società tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’obbligo de quo e può escludere dalla qualifica di Star le azioni per le quali, nel semestre precedente, non sia stato rispettato, tra gli altri, l’obbligo in discorso, tenendo conto dell’importanza dell’omissione.

Le disposizioni menzionate si applicano, nella sostanza, anche alle società di diritto estero; è tuttavia fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi e/o ulteriori.

Le Istruzioni al Regolamento precisano (art IA.2.13.1) che per ottenere la qualifica Star l’emittente deve presentare a Borsa Italiana una richiesta firmata dal legale rappresentante alla quale deve essere allegata una dichiarazione, dal medesimo sottoscritta, attestante l’avvenuta adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, con la descrizione della composizione dell’organismo di vigilanza o indicazione dell’organo equivalente.

Quest’ultimo riferimento non è molto chiaro: non esiste un organo “equivalente” all’ODV.

Maurizio Arena – Studio Legale Societario in Roma – Curatore Rivista “I Reati societari” (sito web: www.reatisocietari.it )