Di seguito si illustrano, in sintesi, le principali novità normative in tema di Resoconti Intermedi di Gestione alla luce del recepimento della Direttiva Transparency da parte del Testo Unico della Finanza.

  • Il D.Lgs. 195/2007 ha modificato e integrato il Testo Unico della Finanza nelle materie contemplate dalla Direttiva Transparency.
  • Con il recepimento della Direttiva Transparency da parte del T.U.F., tutte le società quotate (aventi l’Italia come stato membro d’origine e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in Italia o altri stati membri dell’UE), devono redigere un Resoconto Intermedio di Gestione ex art. 154-ter “Relazioni Finanziarie”.
  • Ad integrazione del contenuto di tale articolo, il 30/04/2008 CONSOB ha pubblicato la Comunicazione n. DEM/8041082, nella quale indica alcuni principi generali da osservare nella predisposizione dei RIdG.
  • La stessa Direttiva Transparency contempla l’esonero dalla redazione del RIdG per le società che pubblicano relazioni finanziarie trimestrali, di propria iniziativa o in conformità alla legislazione nazionale o alle norme che disciplinano il mercato regolamentato.

 

Lo studio elaborato da IR TOP fornisce un quadro analitico sulle modalità con cui le disposizioni dell’art. 154-ter, comma 5 del T.U.F. sono state applicate in occasione della pubblicazione delle relazioni finanziarie al 31 marzo 2008 sul mercato azionario italiano.

L’analisi è stata condotta su 119 società quotate appartenenti ai segmenti STAR, Expandi, Standard e Blue Chip. L’analisi delle società del segmento STAR, tenute a redigere ancora, per il primo trimestre 2008, la relazione trimestrale ai sensi dell’art. 82 del RE, ha permesso di delineare la prassi di comunicazione seguita dagli Emittenti che osservano i più elevati requisiti di trasparenza.

Benchè la Direttiva Transparency, nella sua formulazione ex art. 154-ter, comma 5 del T.U.F. faccia riferimento ad una relazione “qualitativa”, sul mercato azionario italiano, ad oggi, emerge che l’applicazione della normativa è stata recepita nella direzione di una relazione di natura “quantitativa”.

Il contenuto tipo dei Resoconti Intermedi di Gestione comprende sempre schemi contabili con l’indicazione delle grandezze economiche riferite a fatturato, EBITDA, EBIT; nella grande maggioranza dei casi le società stimano il dato relativo alle imposte e quantificano l’utile netto di periodo. Relativamente alle grandezze patrimoniali vengono in genere presentati prospetti riclassificati, mentre con riferimento alle grandezze finanziarie viene comunicata la posizione finanziaria netta con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine.

Sia le società del mercato Expandi, che per la prima volta hanno elaborato il resoconto intermedio di gestione, che le società dell’MTA, per le quali la nuova normativa trovava prima applicazione, sembrano più uniformarsi alle indicazioni dell’Allegato 3D del RE, benchè in quest’ultimo caso il documento sia semplificato rispetto al primo trimestre 2007.

Le principali tendenze riscontrate sono:

  • minori informazioni quantitative di dettaglio;
  • riduzione e/o riclassificazione dei prospetti contabili;
  • eliminazione o riduzione delle note illustrative;
  • eliminazione o riduzione dell’informativa di settore;
  • eliminazione o riduzione delle informazioni relative alla capogruppo;
  • semplice richiamo ai principi contabili;
  • limitati richiami alla governance;
  • minori informazioni sull’andamento del mercato di riferimento;
  • eliminazione dell’elenco delle partecipazioni.

In media, il numero di pagine della relazione si dimezza.

In particolare, alcune società hanno elaborato un comunicato stampa price sensitive che “costituisce il Resoconto Intermedio di Gestione e che viene messo a disposizione del pubblico anche come relazione. Tale prassi semplifica l’onere informativo sulle società e permette una diffusione simmetrica dell’informazione (principio sul quale la normativa di riferimento Borsa Italiana e Consob si è più volte espressa).

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