La Consob, con delibera n. 16801 del 24 febbraio 2009, ha stabilito che le società di revisione iscritte nell’Albo Speciale, di cui all’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e le società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, nell’esercizio dell’attività di revisione contabile sui bilanci degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante adottino il nuovo principio di revisione contabile emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avente ad oggetto “Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio” (documento n. 001) a partire dai bilanci d’esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2008.

L’obbligo per il revisore di espressione del “giudizio di coerenza” discende dal d.lgs. n. 32/2007, che ha recepito la direttiva n. 2003/51/Ce, apportando modifiche alla disciplina della relazione sulla gestione. A seguito delle modifiche al codice civile (art. 2409-ter) e al Tuf (art. 156, comma 4-bis), i revisori sono pertanto tenuti ad esprimere, a partire dalle opinion sui bilanci 2008, anche un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, predisposta dagli amministratori, con il bilancio.

La finalità del giudizio, da esprimere nella relazione di revisione in un paragrafo aggiuntivo e successivo rispetto a quello in cui il revisore esprime il proprio giudizio sul bilancio, è quella di accertare che la relazione sulla gestione non contenga elementi che contraddicono l’informativa contenuta nel bilancio.

Al fine della verifica sulla coerenza delle informazioni finanziarie contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio, il revisore deve svolgere una lettura della relazione sulla gestione e un riscontro delle informazioni finanziarie con il bilancio, i dettagli utilizzati per la predisposizione dello stesso, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti. Nel caso in cui riscontri incoerenze deve comunicarle agli amministratori, chiedendo che la relazione sulla gestione sia conseguentemente modificata.

A conclusione di queste procedure di verifica, il revisore esprimerà il proprio giudizio di coerenza che, al pari di quello sul bilancio, potrà assumere, a seconda delle circostanze, la forma di giudizio di coerenza positivo, giudizio di coerenza positivo con rilievi, giudizio di coerenza negativo o impossibilità di esprimere il giudizio di coerenza.