La Consob, ad esito del processo di consultazione, il 23 marzo 2009 ha adottato la delibera n. 16839 relativa all’ammissione delle prassi di mercato previste dall’art. 180, comma 1, lettera c), del T.U.F. inerenti: a) l’attività di sostegno della liquidità del mercato, b) l’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. “magazzino” titoli.

Il citato art. 180 definisce “prassi di mercato ammesse” quelle “prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE”.

Per quanto riguarda la prassi di mercato ammessa relativa all’attività di sostegno della liquidità del mercato, la Consob ritiene che tale attività, se effettuata nel rispetto di opportune condizioni, possa favorire il regolare funzionamento del mercato ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato. La Consob ha quindi riconosciuto come prassi di mercato ammessa l’intervento dell’emittente, o di soggetti in rapporto di controllo con l’emittente, a sostegno della liquidità su azioni o quote di fondi chiusi ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, se tale attività è conforme ad una serie di condizioni volte a limitare il rischio di manipolazione del mercato. 

In modo simile a quanto previsto dalle prassi ammesse in altri Paesi UE, sono state individuate talune condizioni da osservare nello svolgimento dell’attività di sostegno della liquidità, inerenti: i) all’indipendenza dell’intermediario che decide le operazioni, ii) ai limiti operativi e iii) alla trasparenza in merito al contratto e all’operatività. 

Recependo le esigenze manifestate in sede di consultazione in ambito nazionale e in ambito CESR, la Consob ha modificato talune condizioni al fine di ridurre gli scostamenti rispetto a quelle previste dalle prassi di sostegno della liquidità già ammesse in altri Paesi comunitari, al fine di riconoscere un adeguato livello di flessibilità agli operatori per l’ordinario svolgimento dell’attività. 

Per quanto attiene alla prassi di mercato ammessa relativa alla costituzione di un magazzino titoli, la Consob ritiene che i programmi di acquisto di azioni proprie finalizzati a costituire un magazzino risultino essenziali ai fini di una efficace promozione delle strategie operative di crescita delle società e della predisposizione di adeguati sistemi di incentivazione e pertanto non debbano essere disincentivati. 

La Consob ha riconosciuto pertanto quale prassi di mercato ammessa l’intervento dell’emittente volto alla costituzione di un magazzino titoli se tale attività è conforme ad una serie di condizioni volte a limitare in modo accettabile il rischio che le connesse operazioni possano costituire manipolazione del mercato. 

Anche in questo caso sono state individuate puntuali condizioni, che attengono: i) ai limiti operativi; ii) alle informazioni; iii) all’indipendenza. 

In esito alla consultazione è stato ritenuto opportuno riconoscere la prassi anche rispetto alla finalità di adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di incentivazione a favore di amministratori non dipendenti e di collaboratori e da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.