Con il decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario” sono state introdotte importanti modifiche al codice civile ed al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) volte a “sostenere le imprese interessate dall’attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative”.

1. Azioni proprie

Con la modifica apportata al terzo comma dell’articolo 2357 del codice civile è stata innalzata dal 10% al 20% la quota di azioni proprie che ogni società può acquistare e detenere in portafoglio.

2. OPA da consolidamento

Il nuovo articolo 106, comma 3, lettera b) del Testo Unico della Finanza porta al 5% – rispetto al 3% previsto dall’articolo 46 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti) – l’incremento della partecipazione consentita nell’arco di dodici mesi a coloro che detengono una quota compresa tra il 30% ed il 50% del capitale sociale senza che si incorra nell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria (cosiddetta “OPA da consolidamento”).

3. Partecipazioni rilevanti

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 120 del Testo Unico della Finanza consente alla Consob di prevedere, per un limitato periodo di tempo e “con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonchè di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”, soglie inferiori al 2% ai fini dell’obbligo di comunicare all’Autorità di Vigilanza l’avvenuto acquisto di un pacchetto azionario in “società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso”.