La Consob, con delibera 16893 del 14 maggio 2009, ha apportato alcune modifiche al Regolamento Emittenti. In particolare le modifiche hanno riguardato: 

le offerte pubbliche connesse a operazioni di ristrutturazione del debito: la Consob ha ravvisato la necessità di modificare e integrare gli articoli 37 e 40 del Regolamento Emittenti, anche allo scopo di ripristinare la parità di trattamento nei confronti dei portatori italiani dei titoli oggetto delle offerte transfrontaliere, consentendo effettivamente a questi ultimi di aderirvi. Con comunicazione 9034174 del 16 aprile 2009, la Commissione, in via interpretativa, ha reso noto agli operatori che in occasione di offerte di scambio transfrontaliere aventi ad oggetto titoli obbligazionari, l’offerente potrà utilizzare, in luogo del documento d’offerta redatto conformemente allo schema 2A allegato al Regolamento Emittenti, il prospetto approvato dall’autorità competente del Paese d’origine in conformità alla direttiva prospetti.

La Commissione ha quindi codificato a livello regolamentare il contenuto del dispositivo della citata comunicazione 9034174 del 16 aprile 2009, ed ha inoltre previsto, in tutti i casi di offerte pubbliche di acquisto e scambio aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, una durata più breve (5 giorni) del periodo minimo di adesione.

La durata delle citate offerte pubbliche, infatti, anche al fine di evitare che le fluttuazioni dei mercati finanziari possano rendere non più attuale il prezzo offerto, è di norma inferiore al periodo minimo previsto, per tale tipologia di offerte, dall’articolo 40 del Regolamento Emittenti

(compreso tra un minimo di quindici ed un massimo di venticinque giorni).

l’opa da consolidamento: in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, la legge n. 33 del 9 aprile 2009 ha fissato al 5% la soglia di acquisti da parte di coloro che già detengono una partecipazione superiore alla soglia del 30% senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, il cui superamento determina l’insorgere dell’obbligo di offerta (nuovo

art. 106, comma 3, lett. b), del T.U.F.). L’intervenuta modifica legislativa ha reso quindi necessario modificare l’art. 46 del Regolamento Emittenti che, in virtù della previgente disciplina primaria che nulla specificava riguardo l’entità della soglia, individuava quest’ultima nel 3%; 

le modalità di stoccaggio e deposito presso la Consob di informazioni regolamentate: sono stati apportati alcuni perfezionamenti alla disciplina di recente introdotta in materia di modalità di stoccaggio e deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate da parte di soggetti controllanti emittenti quotati. In particolare, le modifiche sono volte a estendere le modalità di pubblicazione delle informazioni regolamentate relative ai propri controllati, previste dall’art. 65-octies, comma 3, agli emittenti valori mobiliari (come definiti dall’art. 65) controllanti emittenti strumenti finanziari (nuovo comma 3-bis dell’art. 65-septies), e agli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani e controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari. 

obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti: al riguardo è stato chiarito che i soggetti che detengono, alla data di entrata in vigore della delibera 16850 del 1° aprile 2009, una partecipazione, effettiva o potenziale, divenuta rilevante a seguito della mera applicazione della nuova disciplina, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione entro il 15 giugno 2009.