La Consob ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di assetti proprietari.

1. Comunicazione in qualità di soggetto delegato – art. 118, comma 1, lett. c del Regolamento n. 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento)

1.1 Cosa deve fare la società emittente partecipata, in sede assembleare, per accertarsi che un soggetto delegato voti su istruzioni del delegante e quindi non sia tenuto a fare la comunicazione?

Il Regolamento (così come la Direttiva Transparency) non prevede alcuna esplicita dichiarazione da parte del soggetto delegato in relazione alla discrezionalità o meno nell’esercizio del diritto di voto. Pertanto è responsabilità esclusiva del medesimo soggetto – e parte del rapporto interno tra soggetto delegante e soggetto delegato – la valutazione in ordine alla possibilità di esercitare il voto discrezionalmente con riferimento alla partecipazione ricevuta in delega, e del conseguente obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento. Resta ferma la possibilità, da parte della Consob, di effettuare ogni verifica (anche successivamente allo svolgimento dell’assemblea) in ordine al corretto adempimento della norma da parte del soggetto delegato.

1.2 Quali sono le modalità di compilazione di un modello unico da parte del delegato?

Nel Modello il delegato dovrà indicare, come data dell’operazione, la data nella quale è stata ricevuta la delega; i cinque giorni di negoziazione decorrono da tale data, in quanto è la data dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo. Dovrà essere compilata la riga relativa al titolo del possesso “esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali”. Nello spazio “Eventuali osservazioni” dovrà essere dichiarato che il voto viene esercitato in qualità di delegato, indicando la data di convocazione della relativa assemblea, e che la possibilità di esercitare il diritto di voto cesserà con lo svolgimento dell’assemblea. Non sarà quindi necessaria, una volta terminata l’assemblea, una seconda comunicazione che indichi la perdita di efficacia della delega.

1.3 Una sola comunicazione del delegato ne può eventualmente sostituire quattro (del delegato di superamento e di rientro post assemblea, del delegante di rientro e di nuovo superamento post assemblea)?

L’obbligo per il delegante di comunicare la concessione della delega sorgerà solo se per effetto di tale operazione la partecipazione dallo stesso detenuta, in termini di diritti di voto, scenda al di sotto di una soglia rilevante. In tal caso il delegante è tenuto ad effettuare la propria comunicazione con le medesime modalità e con i medesimi termini descritti per la comunicazione da parte del soggetto delegato.

1.4 Come modulo di delega si può fare riferimento al modulo che si trova allegato al provvedimento congiunto Banca d’Italia – Consob del 22.2.2008?

Il Regolamento Emittenti non prevede l’utilizzo di alcun modulo di delega predefinito.

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2. Esenzione relativa ai diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazioni (trading book) – art. 119-bis, comma 4 del Regolamento

2.1 In quale forma l’ente creditizio o l’impresa di investimento deve assicurare “che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati”?

Ai fini dell’utilizzo dell’esenzione relativa ai diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione (trading book) da parte di un ente creditizio o impresa di investimento di cui all’art. 119-bis, comma 4, del Regolamento, la Direttiva Transparency non prevede alcun adempimento formale da parte del soggetto che intende avvalersi dell’esenzione. Pertanto resta di esclusiva responsabilità dell’ente creditizio e dell’impresa di investimento porre in essere ogni accorgimento, anche mediante apposite procedure interne, idoneo ad assicurare che “i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente” (art. 119-bis, comma 4, secondo trattino).

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3. Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite – art. 119-ter del Regolamento

3.1 Da quale momento decorre il termine “senza indugio” per la trasmissione alla Consob da parte del soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati dell’elenco di cui al comma 4?

L’invio dell’elenco delle società di gestione e dei soggetti abilitati controllati da parte del soggetto controllante che intenda non aggregare le proprie partecipazioni al capitale di un emittente quotato con quelle gestite dai predetti soggetti può essere effettuato in ogni momento a partire dal quale il soggetto controllante intenda avvalersi di tale facoltà. La norma, al comma 4, prevede infatti che l’elenco debba essere fornito “al fine dell’applicazione dei commi 1 e 2” e quindi l’invio dell’elenco predetto è finalizzato all’utilizzo di tale particolare criterio di aggregazione.

3.2 Cosa significa elenco “costantemente aggiornato”?

Il predetto elenco dovrà essere aggiornato su base continuativa (cfr. art. 10, par. 2, ultimo paragrafo della Direttiva 2007/14/CE di secondo livello) in caso di cambiamento dei soggetti appartenenti alla lista.

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4. Termini per la comunicazione – art. 121 del Regolamento

4.1 Considerato che il nuovo articolo 121 comma 1, del Regolamento prevede che la comunicazione venga effettuata “senza indugio, e comunque entro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno dell’operazione idonea […]” mentre il vecchio articolo 121, comma 1, prevedeva che la comunicazione dovesse essere effettuata “entro cinque giorni di mercato aperto dall’operazione idonea [..]”, è cambiato il dies a quo per il termine dei cinque giorni per effettuare la comunicazione? Cosa significa “senza indugio”?

Con la nuova formulazione dell’art. 121 , comma 1, non si è inteso modificare il dies a quo dal quale decorre il termine dei cinque giorni di negoziazione per l’effettuazione della comunicazione, che rimane quello dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo. Pertanto, in ossequio ai principi generali in materia di decorrenza del termine per l’adempimento e in continuità con la passata regolamentazione, tale giorno non viene computato nel conteggio dei cinque giorni (mentre viene sempre computato il quinto giorno). Il termine “senza indugio”, inserito, come già evidenziato nel documento relativo agli esiti della consultazione pubblicato il 6 aprile 2009, in quanto espressamente previsto nell’art. 12, par. 2 della Direttiva Transparency, si pone come termine minimo per l’adempimento, il quale va effettuato, come detto, entro il termine massimo di cinque giorni. Il solo termine rilevante ai fini dell’enforcement è quello del quinto giorno e il “senza indugio” indica che, qualora se ne abbia la possibilità, è opportuno anticipare la comunicazione rispetto al quinto giorno, benchè tale previsione non sia soggetta a sanzione.

4.2 Poichè nel caso di superamento soglia da parte del delegato l’efficacia di tale superamento è di fatto la data dell’assemblea, il termine della comunicazione scade successivamente all’assemblea stessa. Deve l’emittente far valere la sospensione del voto in caso di mancata comunicazione (art 120, comma 5, D.Lgs n. 58/98) oppure, trattandosi di superamento finalizzato esclusivamente alla partecipazione assembleare non è applicabile la sospensione del voto?

Qualora il termine dei cinque giorni scada oltre la data prevista per l’assemblea la comunicazione è comunque dovuta a tale data al fine di poter esercitare il diritto di voto. Pertanto il soggetto delegato, qualora non abbia avuto la possibilità di effettuare prima la comunicazione, potrà consegnare il modello 120 A all’emittente direttamente in assemblea, inviandone contestualmente una copia alla Consob. In difetto della prescritta comunicazione si applica l’art. 120, comma 5 del D.Lgs n. 58/98. 

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5. Partecipazioni potenziali – art. 119 del Regolamento

5.1 Se viene sottoscritta un’opzione call e contestualmente un’opzione put per lo stesso quantitativo di azioni sottostanti vengono compensate?

Le partecipazioni potenziali in acquisto e le partecipazioni potenziali in vendita non devono più essere compensate e quindi qualora vengano sottoscritti due strumenti di segno opposto sullo stesso quantitativo di azioni, la percentuale di azioni acquistabili o cedibili sottostanti gli strumenti dovranno essere dichiarate separatamente.

5.2 Esiste un elenco di strumenti finanziari che devono essere comunicati?

Non si è provveduto a inserire nel Regolamento un elenco di strumenti finanziari rilevanti ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali da dichiarare. Piuttosto, la norma contenente le definizioni (art. 116-terdecies) alle lettere d1) e d2) fa riferimento alle caratteristiche che gli strumenti finanziari debbono presentare al fine di essere considerati rilevanti per la disciplina in esame. Per essere rilevanti, gli strumenti devono attribuire al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, in virtù di un accordo vincolante, il diritto incondizionato o comunque la facoltà di acquistare o vendere le azioni sottostanti, e purchè lo strumento preveda la consegna fisica.

5.3 Che differenza c’è tra la norma relativa alle partecipazioni potenziali italiana e l’art. 13 della Direttiva n. 2004/109/CE (Direttiva Transparency)?

L’art. 119 del Regolamento si differenzia dall’art. 13 della Direttiva Transparency in quanto impone un obbligo di comunicazione anche delle potenziali “in vendita” che non è previsto dalla Direttiva.