La Consob, in vista della prossima dichiarazione annuale da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, ha fornito, con comunicazione n. 9062092 del 3 luglio 2009, indicazioni in merito all’applicazione del modello di calcolo del cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo delle società che hanno adottato il sistema monistico. 

Tale sistema prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno. I soggetti che appartengono a tale comitato assumono, quindi, contemporaneamente sia un incarico di controllo che di amministrazione, pur se, ai sensi della normativa civilistica, non possono essere loro attribuite deleghe o particolari cariche, nè possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale.

In sede di prima applicazione del regolamento ex art. 148-bis del T.U.F., il sistema di calcolo del cumulo degli incarichi predisposto nell’ambito del sistema S.A.I.V.I.C. (sistema automatico integrato vigilanza incarichi amministrazione e controllo) attribuiva ai componenti del comitato per il controllo della gestione, oltre al punteggio dovuto per l’incarico di controllo (1 nel caso di un incarico in emittente), anche quello relativo alla carica di amministrazione ricoperta (0,75 nel caso di un incarico in emittente).

Dopo la prima applicazione del regolamento sul cumulo degli incarichi, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti sul sistema monistico proprio in considerazione delle peculiarità evidenziate dallo stesso sistema, che, come detto, comporta per i soggetti investiti della funzione di controllo la contemporanea assunzione dell’incarico di controllo e di quello di amministrazione.

Ed è proprio la contestualità fra l’incarico di amministratore (privo di alcuna funzione gestoria) e quello di membro del comitato che consente di equiparare la posizione dei “controllori” del modello monistico a quella dei componenti degli organi di controllo degli altri modelli.

Pertanto, è stato ritenuto opportuno, nel calcolo del cumulo degli incarichi ad opera del sistema S.A.I.V.I.C., attribuire al componente dell’organo di controllo di una società che adotta il sistema monistico unicamente il punteggio per l’incarico di controllo.

Tale modalità di calcolo sarà concretamente adottata per la prima volta con le comunicazioni che i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate e strumenti finanziari diffusi devono effettuare tra il 1° e il 15 luglio 2009, in occasione della dichiarazione annuale prevista dall’art. 144-quaterdecies, comma 1 del regolamento emittenti; per le comunicazioni già effettuate ai sensi del citato art. 144-quaterdecies, il punteggio relativo al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo verrà automaticamente aggiornato secondo le nuove modalità di calcolo.