Il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. , emanato ai fini della riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, contiene anche una revisione della disciplina del bilancio d’esercizio.
Tale revisione ha una triplice portata.

Il legislatore, infatti:
1. detta nuove norme in tema di valutazione e rappresentazione del bilancio;
2. prevedendo nuove forme di governance, ridisegna il procedimento di formazione del bilancio d’esercizio;
3..sancisce una nuova disciplina della invalidità delle delibere di approvazione del bilancio d’esercizio.

Novità in tema di valutazione e rappresentazione delle voci di bilancio
“La funzione economica” dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
Secondo la nuova formulazione dell’art. 2423-bis, n. 1, ai fini della redazione del bilancio, la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonchè tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
In una sua prima versione, la relazione ministeriale al progetto di riforma chiariva che con tale previsione si intendeva introdurre nel codice civile una disposizione di carattere generale, già presente nel D. Lgs. n. 87 del 1992 che disciplina i bilanci bancari, secondo cui il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.
Questo passaggio, non risulta dal testo definitivo della relazione, in cui semplicemente si afferma che “l’art. 6 della legge delega n. 366 prevede la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio, la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati.
Queste operazioni sono attualmente contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti. La moderna dottrina aziendalistica e la prassi internazionale, cui spesso fa riferimento la relazione accompagnatoria alla legge delega, prevedono invece che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni (e in generale di tutti gli accadimenti economici) sia effettuata secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali”.
Peraltro, come si vedrà in seguito, il legislatore sembra aver escluso la possibilità di applicare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma quantomeno per le operazioni di leasing: gli effetti della contabilizzazione delle stesse secondo il metodo finanziario, infatti, risultano solo dalla nota integrativa.
L’innovazione, dunque, si presenta di difficile e incerta interpretazione.

La delimitazione del divieto di compensi di partite
Il nuovo articolato non ha riformulato l’art. 2423-ter, ult. comm., tuttavia, la Relazione Ministeriale chiarisce che il divieto di compenso di partite deve essere delimitato, per evitarne un’applicazione formalistica ad operazioni economicamente unitarie comportanti due effetti giuridici di segno opposto. In questi casi, dunque, essendo la compensazione un elemento intrinseco dell’operazione, non si deve applicare il divieto di compensazione di partite.

Le interferenze fiscali
L’ultimo comma dell’art. 2426, secondo cui “è consentito effettuare rettifiche di valore … in applicazione di norme tributarie” è stato eliminato per dare attuazione all’art. 6 della legge delega, secondo cui i rendiconti economici e patrimoniali devono essere redatti in ottemperanza delle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia.
L’innovazione in argomento, dunque, si inserisce nel discusso problema delle c.d. interferenze fiscali, che “inquinano” le valutazioni civilistiche.
Il problema nasce, come noto, in particolare, dal fatto che l’art. 75 del TUIR impone di imputare a conto economico i componenti negativi di reddito che si intendono portare in deduzione ai fini del calcolo delle imposte.
I componenti di reddito, ora considerati deducibili a patto di una loro iscrizione in bilancio, diverranno deducibili purchè gli stessi siano indicati in un apposito prospetto, da presentare unitamente alla dichiarazione dei redditi e dal quale risultino:
 a.) le variazioni in aumento o in diminuzione apportate al reddito determinato secondo le disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell’imponibile fiscale;
 b.) i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio.
E’ appena il caso di ribadire, peraltro, come la nuova disciplina potrà trovare piena applicazione solo in seguito alla modificazione dell’art. 75 del TUIR.

La fiscalità differita e anticipata
L’articolo 6 della legge delega n. 366 prevede al punto a) di “…stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita”. La relazione alla citata legge delega, sul punto, specifica che la lettera a) dell’art. 6 intende colmare una lacuna dell’attuale disciplina che non prevede esplicitamente la rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate. In particolare, a tal fine, si impone l’adattamento e l’integrazione dei vigenti schemi di bilancio, per consentirne la rappresentazione.

STATO PATRIMONIALE
Attivo
•Â Â   Sono state inserite, nell’ambito della voce C. II Crediti due apposite sottovoci denominate “crediti tributari” e “imposte anticipate”.
La voce “crediti tributari” è destinata ad accogliere le imposte versate in eccedenza; nella voce “imposte anticipate”, invece, vanno iscritte le minori imposte da pagare in futuro, che non avendo propriamente natura di credito, sono tenute distinte dalle prime.
Passivo
•Â Â   La voce B.2 Fondo per imposte è stata integrata dalla precisazione “anche differite”.
Le imposte differite, quindi, non vanno iscritte nella voce D. 11 Debiti tributari, non trattandosi di debiti effettivi da pagare, quanto di maggiori imposte da pagare in futuro.

CONTO ECONOMICO
•Â Â   La voce 22 Imposte sul reddito è stata integrata con la precisazione “correnti, differite e anticipate”.
Il relativo dettaglio sarà fornito nella Nota Integrativa.

NOTA INTEGRATIVA
•Â Â   E’ stato riscritto il punto 14 dell’art. 2427.
L’ attuale formulazione, prevede un’informativa di dettaglio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di valore operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. A seguito dell’eliminazione delle interferenze fiscali l’attuale formulazione del punto 14 dell’art. 2427 C.C. è soppressa e viene sostituita dalla previsione di utili informazioni circa le modalità di calcolo delle imposte differite.
Circa i criteri per quantificare gli importi stimabili delle imposte differite o anticipate la nuova disciplina non dice niente. La Relazione Ministeriale al D. Lgs. 6/2003 chiarisce, però, che il punto n. 3 dell’art. 2423-bis, in cui si sancisce il principio generale della “competenza” per proventi ed oneri è sufficientemente generale da poter essere applicato anche alle imposte, che rientrano nella categoria generale di “proventi ed oneri”. Per le adeguate direttive di dettaglio in materia è fatto rinvio alla tecnica contabile, ed in particolare al principio contabile n. 25 del CNDCR.

Le immobilizzazioni immateriali
L’art. 2427, n. 3-bis prevede che nella nota integrativa si dia indicazione della misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento:
– al concorso alla futura produzione di risultati economici;
– alla loro prevedibile durata utile;
– e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto agli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui si sia data comunicazione.
Tale nuova disposizione, trova la sua origine nel dibattito intorno al problema dell’ammortamento degli intangibili.
Come noto, i due recenti principi contabili americani (FAS 141 e 142) prevedono che l’avviamento e gli intangibili in genere non siano più soggetti ad ammortamento sistematico nel conto economico.
Secondo i principi contabili internazionali (IAS 39), invece, la vita utile di un intangibile non può superare i 20 anni, ma si concede anche di superare questo termine, quando ciò sia ragionevole, a condizione che l’impresa stimi almeno annualmente l’ammontare recuperabile, cioè il valore corrente, e fornisca l’informazione integrativa delle ragioni che l’hanno indotta a superare i 20 anni.
Secondo quanto riferisce la relazione tecnica, dunque, la disposizione in commento è diretta ad applicare lo spirito e le regole fondamentali dei principi contabili internazionali agli intangibili (la relazione tecnica, in verità, fa riferimento al solo avviamento) con conseguente assoggettamento ai medesimi del c.d. impairment test annuale .
Posto che le direttive contabili obbligano all’ammortamento sistematico, si è deciso di demandare alla nota integrativa le informazioni essenziali legate all’applicazione di tale verifica annuale dei valori.
Da ciò le variazioni proposte all’art. 2427 del codice.
Le aggiunte consentono, solo appunto in nota integrativa (e quindi senza effetto sui numeri di bilancio e sui loro risultati), di stimare e di comunicare gli effetti dell’ammortamento economico (deperimento) secondo le regole dell’Impairment, rispetto all’ammortamento contabile sistematico prescritto dalle norme in vigore (art. 2426, n. 6, sia pure interpretato in senso estensivo).
Le verifiche sull’Impairment test in nota integrativa fornirebbero anche le motivazioni per spiegare, ai fini del bilancio, durate dell’ammortamento superiori ai 5 anni (e 20 anni).
Si tratta di un’informazione rilevante, spesso essenziale, per l’espressione dei “veri” risultati d’esercizio rispetto a quelli derivanti da regole ormai obsolete (e in via di correzione in sede europea). Tuttavia, la previsione riguarda le sole immobilizzazioni con durata indeterminata, inoltre l’individuazione di tale categoria di immobilizzazioni immateriali è rimessa alla discrezionalità degli amministratori i quali presumibilmente saranno portati a dichiarare che le immobilizzazioni iscritte in bilancio hanno una durata pari a quella prevista ai fini del piano di ammortamento.
In altre parole, si ritiene che, se scopo della disposizione era quello di imporre alle società di informare sui risultati dell’impairment test per le immobilizzazioni immateriali, questo doveva essere chiesto esplicitamente, eventualmente per le sole ipotesi in cui gli amministratori prevedano un ammortamento ultraventennale. Inoltre non si comprende la ragione per cui i risultati dell’impairment test dovrebbero essere resi noti solo laddove ciò conduca ad una riduzione di valore e non in ogni caso.

Le operazioni di locazione finanziaria
L’articolo 6 della legge delega n. 366 prevedeva al punto c) che il legislatore delegato dettasse una specifica disciplina, fra l’altro, delle operazioni di locazione finanziaria.
La relazione alla citata legge delega chiarisce sul punto che “per…..le locazioni finanziarie andrebbe codificato il trattamento contabile in grado di meglio rispecchiarne l’essenza economica” e che “…parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il c.d metodo finanziario in luogo del metodo patrimoniale”.
E’ appena il caso di ricordare che il metodo finanziario, per le operazioni di leasing aventi natura di finanziamento, è quello raccomandato dai principi contabili internazionali (V. IAS 17). Tale metodo, infatti, a differenza di quello patrimoniale, riflette la sostanza economica dell’operazione.
Il condizionale utilizzato nella relazione è stato interpretato, però, Commissione riformatrice nel senso di una possibilità e non di una prescrizione dell’adozione del metodo finanziario.
Atteso, il principio generale di nuova istituzione per cui la valutazione delle voci deve essere effettuata tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo, ci si attendeva, ai fini della disciplina delle operazioni di locazione finanziaria, una scelta del legislatore delegato a favore del metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale.
Invece, la Commissione riformatrice ha previsto che l’utilizzatore continui a contabilizzare l’operazione di locazione finanziaria, secondo il metodo patrimoniale ossia in ottemperanza alla forma contrattuale.
L’informazione derivante dall’applicazione del metodo finanziario, poi, è recuperata tramite la nota integrativa (V. art. 2427, n. 22).
In particolare, nella nota integrativa, per le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici, relativamente ai beni che ne formano oggetto, andranno esposti, con un apposito prospetto per ciascun contratto:
– il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo;
– l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio;
– l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.

I pronti contro termini
Sotto il profilo della forma giuridica il contratto di pronti contro termine costituisce una vendita di titoli “a pronti”, con patto di retrovendita dei medesimi “a termine” ed ha la funzione economica di un investimento – finanziamento con durata prefissata.
Nella sostanza economica, invece, l’ operazione si configura come una forma “di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità ” e non di “transazione in titoli”.
Per la fattispecie in commento, il legisltore delegato non ha tradito il principio generale della valutazione che tenga conto della funzione economica.
Infatti, si è prescritto che le attività relative al “pronti contro termine” rimangano iscritte nel bilancio del cedente “a pronti”, il credito corrispondente, invece, è iscritto nel bilancio del cessionario.
In particolare, l’art. 2424 bis, quarto comma dispone che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine sono iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
A norma dell’art. 2425 bis, poi, viene disposta l’iscrizione pro rata temporis dei proventi ed oneri connessi alle attività , integrati, in aumento o diminuzione, dai differenziali tra il prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine.
Infine, l’art. 2427, n. 6 ter, richiede che nella nota integrativa siano distintamente indicati i debiti e i crediti derivanti da contratti di compravendita, compresi quelli pronti contro termine, che comportano l’obbligo di retrocessione a termine.

Gli strumenti finanziari derivati e gli strumenti di copertura dei rischi
Per gli strumenti finanziari in generale, non vi è alcuna previsione innovativa. La relazione ministeriale precisa che la valutazione dovrebbe avvenire secondo il “nuovo” principio della funzione economica, senza che peraltro sia chiaro quali siano le implicazioni pratiche di questo principio relativamente alla fattispecie in esame, posto che, peraltro, secondo la relazione alla legge delega le relative regole di valutazione dovrebbero conformarsi, pur con gli opportuni adattamenti tecnici, ai canoni sanciti in generale dall’art. 2426 c.c. per gli elementi immobilizzati e quelli non immobilizzati.
La relazione tecnica rammenta che la l. n. 39/2001 ha delegato il governo a dare attuazione, entro il 10 aprile 2003, alla direttiva n. 2001/65/CEE, che impone l’adozione del criterio del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari, ivi compresi i derivati.
Come noto, la disciplina degli strumenti finanziari ha formato oggetto di approfondito dibattito in sede internazionale da parte degli organismi preposti all’emanazione dei principi contabili. Tale dibattito ha comportato lo sviluppato di modelli di valutazione che si orientano verso l’abbandono del modello del costo storico a favore di un modello basato sul fair value, definito come il “corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione tra terzi”.
A livello internazionale, lo IAS 39, emanato dallo IASB, fissa i criteri per la rilevazione, la valutazione e l’informativa di bilancio relativi agli strumenti finanziari e alle operazioni di copertura e dispone che:
– inizialmente, gli strumenti finanziari devono essere iscritti al costo di acquisto, ossia al fair value del corrispettivo versato o incassato;
– successivamente all’acquisto i criteri di valutazione variano a seconda della destinazione degli strumenti finanziari.
Per quanto concerne in particolare la categoria degli strumenti destinati alla negoziazione, non di copertura, il principio contabile dispone che questi devono essere valutati al fair value e che le variazioni del fair value devono essere imputate a conto economico.
I criteri di valutazione stabiliti dal principio contabile internazionale per la valutazione degli strumenti finanziari destinati alla vendita si discostano pertanto notevolmente da quelli stabiliti dal codice civile e soprattutto sono con essi incompatibili. A norma dell’art. 2426, punto 9, infatti, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore. In altre parole, non è consentito iscrivere il maggior valore derivante dalla valutazione degli strumenti finanziari destinati alla vendita al fair value, così come invece richiesto dallo IAS 39.
In conclusione, sembra che il legislatore delegato, non disponendo nulla di nuovo riguardo alla valutazione dei derivati e degli strumenti di copertura, abbia deciso di rinviare la definizione della loro disciplina ad un ulteriore e successivo provvedimento.

Le operazioni in valuta
L’attuale disciplina di bilancio non prevede specifiche indicazioni relative alle operazioni in valuta. Posto che il bilancio è redatto in euro, si debbono fissare regole di conversione e di valutazione di dette operazioni.
Si è prevista una disciplina diversa a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l’attivo circolante.
In particolare, secondo l’art. 2426, n. 8 bis, le attività e le passività in valuta, già iscritte ai cambi della data di effettuazione dell’operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, iscrivendo la variazione al conto economico nella voce di nuova istituzione C. 17 bis) Utili e perdite su cambi.
Per le attività immobilizzate, stante la loro natura, è fatto obbligo di mantenere il cambio “storico” cioè quello corrente alla data di effettuazione dell’operazione.
L’eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sarà realizzato con l’ estinzione dell’attività o passività che l’ha generato.
Secondo l’art. 2425 bis, poi, i ricavi ed i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel conto economico al cambio del giorno in cui si effettua l’operazione posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera (di qualsiasi natura e scadenza) sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della predetta data.
Infine, l’art. 2427 6 bis), considerata l’incidenza sul conto economico che deriva dalla valutazione delle poste in divisa, così come prescritto dall’art. 2426 8 bis) c.c., viene richiesta una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio.
Inoltre, tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può essere anche condizionata dal servizio di rimborso del paese estero e non solo dalla valuta di regolamento richiede una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche.

Le informazioni sul patrimonio netto e sui finanziamenti da parte dei soci
L’attuale disciplina dettata dagli artt. 2424 e 2427 c.c. prevede l’obbligo di fornire indicazioni che non soddisfano adeguatamente l’informativa in merito all’origine ed all’utilizzabilità delle voci di patrimonio netto riportate nella voce A) del passivo.
Si è previsto pertanto di intervenire sul contenuto della sola nota integrativa, prescrivendo appositi prospetti (non a schema rigido) nei quali le poste del patrimonio netto devono essere distinte secondo l’origine, la distribuibilità e la disponibilità (v. art. 2427, n. 4).
Per quanto attiene invece ai finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione, si è intervenuto direttamente sull’art. 2424 c.c.
In particolare, nello stato patrimoniale:
•Â Â   relativamente alla voce A) VII Altre riserve è stata soppressa l’indicazione “distintamente indicate” perchè tale dettaglio deve essere fornito, come già precisato, nella nota integrativa;
•Â Â   è inserita una nuova voce di debito ossia la voce D 3 Debiti verso soci per finanziamenti, depuatata ad accogliere i finanziamenti con obbligo di restituzione concessi da soci.
La legge delega nel prevedere “una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo”, non distingue fra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato. E’ da supporre pertanto che la delega esplichi la propria efficacia anche in relazione al bilancio consolidato.
La relazione tecnica, dunque, chiarisce che si è colta l’occasione per meglio disciplinare anche il trattamento della differenza (posta di patrimonio netto) che emerge, nel bilancio consolidato, dalla compensazione fra i valori di carico delle imprese incluse nel consolidamento e la frazione di patrimonio netto di tali imprese.
L’attuale 3° comma dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 127 del 1991 dispone che, se dalla compensazione di cui sopra, emerge una differenza negativa non dovuta a prevedibili futuri risultati economici sfavorevoli della partecipata, essa sia iscritta a una voce di patrimonio netto denominata “riserva di consolidamento”. Tale riserva può inoltre essere portata a compensazione, fino a concorrenza, di altre differenze positive.
Occorre considerare che la compensazione di cui sopra è una facoltà, ma non un obbligo, prevista dalla VIIa Direttiva Comunitaria (art. 30). La stessa direttiva (art. 31) dispone che la differenza negativa può essere imputata a conto economico in funzione della previsione di futuri risultati economici sfavorevoli della partecipata, oppure a conto economico in un’unica soluzione come plusvalenza, se realizzata.
Il principio contabile internazionale sul consolidamento (IAS 22) si esprime in modo analogo, con l’unica differenza che il trattamento contabile previsto dalla Direttiva come facoltativo è, invece, obbligatorio.
Pertanto, al fine di allineare la disciplina interna ai principi contabili internazionali, nei limiti consentiti dalla Legge Delega e dalla VIIa Direttiva, si è modificato l’attuale 3° comma dell’articolo 33 del Dlgs. 127/1991, disponendo che la differenza negativa di consolidamento non può essere imputata a patrimonio netto; e dunque non può essere compensata con differenze positive di consolidamento. Tale differenza negativa sarà imputata a conto economico, se deriva da una plusvalenza realizzata; ovvero ad un fondo del passivo, se dipende da prevedibili futuri risultati economici sfavorevoli della partecipata.
Alla differenza positiva, iscritta tra le attività (come “differenza da consolidamento”) si applicano, invece, le norme sull’ammortamento previste per l’avviamento.

Il bilancio in forma abbreviata
L’articolo 6 della legge delega prevede, al punto e) di “ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato”.
Le semplificazioni riguardano:

stato patrimoniale:
– possibilità di includere i crediti verso soci versamenti ancora dovuti e i ratei e risconti attivi nella voce “Crediti” (cioè le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII dell’attivo);
– possibilità di includere i ratei e risconti passivi nella voce “Debiti” (cioè la voce E del passivo può essere compresa nella voce D del passivo);

conto economico:
– variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voci A2 e A3);
– indicazione degli altri costi per il personale in totale, senza le distinzioni dei suoi componenti (sottovoci da B9(c) a B9(e));
– indicazione degli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza le distinzioni fra ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (sottovoci da b10(a) a B10(c));
– accorpamento dei proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati (voci C16(b) e C16 (c));
– indicazione delle rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci da D18(a) a D18(c));
– indicazione delle svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci da D19(a) a D19(c));
– eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, minusvalenze e imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi ed oneri straordinari (voci E20 e E21).

nota integrativa
E’ prevista la possibile omissione dell’indicazione della ripartizione dei ricavi per categorie di attività ed aree geografiche.

IR TOP ha approfondito l’argomento con Maria Di Sarli, collaboratrice alla cattedra di diritto commerciale presso l’Università Bocconi