I “Fondi comuni” sono in realtà definiti dalla legge con il termine “oicr“, acronimo di “organismi di investimento collettivo del risparmio“. Essi comprendono cioè quegli “organismi” che svolgono la funzione di “investimento” in forma “collettiva” del “risparmio”. Come si vede, la terminologia svela la funzione: raggruppare le somme di più risparmiatori e investirle collettivamente, cioè investirle unitariamente, come un unico patrimonio.

 

Se fosse così limitata, tale funzione potrebbe anche essere autonomamente svolta da un gruppo di conoscenti che decidono di mettere insieme i propri risparmi e investire. Il disegno messo a punto dal legislatore, però, è più complesso e prevede una serie di presidi che garantiscono pari diritti per gli amici e tutelano il loro investimento.

 

Pari diritti vuol dire che tutti i sottoscrittori partecipano agli utili (e alle perdite) nella stessa misura o, meglio, in proporzione alla loro partecipazione al fondo, e cioè al numero delle quote possedute. I fondi, infatti, sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti. La somma delle quote sottoscritte dal risparmiatore dà la misura della sua partecipazione al fondo.

 

L’investimento è tutelato sia attraverso la previsione di una serie di controlli, che attraverso la qualificazione del fondo come patrimonio giuridicamente separato, sia dal patrimonio della società di gestione che da quello dei singoli partecipanti. Questa caratteristica comporta una conseguenza molto importante: i creditori della società di gestione non possono aggredire il fondo per soddisfare i propri crediti (e quindi non possono pregiudicare i diritti dei partecipanti).

 

L’investimento in fondi comporta indubbiamente dei vantaggi per  l’investitore.

 

Innanzi tutto, la gestione è affidata a soggetti che svolgono questo compito in modo professionale. Ad essi viene affidato un mandato che li vincola a gestire il fondo secondo modalità di investimento predefinite, utilizzando le informazioni e le esperienze di cui dispongono.

 

Il fatto, poi, che i risparmi dei singoli confluiscano in un patrimonio di grandi dimensioni (il fondo) consente di realizzare una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile direttamente dai singoli investitori, con tutti i vantaggi in termini di riduzione del rischio dell’investimento: puntare su molti titoli, infatti, è meno rischioso che puntare su pochi o, addirittura, uno solo.

La diversificazione tra più attività finanziarie – aventi “caratteristiche” non identiche – consente di ridurre la rischiosità di un investimento a parità di rendimento. Un portafoglio (così si definisce l’insieme dei titoli in cui un risparmiatore ha investito le proprie disponibilità) si dice ottimale se – in corrispondenza di un dato livello di rischio – consegue il rendimento migliore o – a parità di rendimento – è meno rischioso.

 

E’ uno strumento ovviamente finalizzato ad ottenere una valorizzazione del patrimonio; è  bene comunque ricordare che il fondo non garantisce sempre e comunque un rendimento. Si deve sempre diffidare di chi – promotore, dipendente di banca o altro – vanti questa garanzia, anche facendo leva sui rendimenti passati.

 

Di più: chi investe in fondi può anche non ottenere la restituzione dell’intero capitale versato. Anche il fondo più conservativo, caratterizzato da una politica di investimento estremamente prudente, può maturare perdite. E questa non è solo un’affermazione teorica, ma il frutto dell’osservazione di eventi verificatisi sui mercati, anche in tempi relativamente recenti.

 

In conclusione, bisogna sempre tenere a mente che, nonostante i fondi consentano di ripartire il rischio, sottoscrivere quote di fondi significa investire in attività che sono necessariamente contraddistinte da oscillazioni di valore, a volte anche imprevedibili.

 

LA TIPOLOGIA DI FONDI ESISTENTI

 

L’ordinamento ha previsto varie tipologie di fondi. E’ quindi necessario individuare dei criteri di suddivisione per mettere ordine nell’insieme di prodotti presenti sul mercato.

 

Un primo criterio è costituito dalla struttura, che distingue i fondi aperti da quelli chiusi ed i fondi dalle sicav.

La particolare struttura dei fondi aperti consente di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in ogni momento. Il loro patrimonio, infatti, non è fissato in un ammontare predefinito, ma può continuamente variare, in aumento per le nuove sottoscrizione o in diminuzione per i rimborsi (oltre che, ovviamente, aumentare o diminuire in relazione al variare del valore dei titoli in portafoglio).

Al contrario, quelli chiusi hanno un patrimonio predefinito, che non può variare a seguito di  nuove sottoscrizione e rimborsi e che è suddiviso in un numero predeterminato di quote. Le  quote, quindi, possono essere sottoscritte, nei limiti della disponibilità, solo durante la fase di offerta, che si svolge prima di iniziare l’operatività vera e propria, ed il rimborso avviene di norma solo alla scadenza. E’ comunque possibile acquistarle o venderle in borsa nel caso siano ammesse a quotazione.

 

La diversa struttura è funzionale alle diverse politiche di investimento.

Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate). In questi casi, infatti, è necessario che il gestore possa fare affidamento sulla stabilità del patrimonio del fondo per un certo periodo di tempo, stabilità che potrebbe essere pregiudicata da un’ondata di rimborsi.

I fondi aperti, invece, investono generalmente in azioni, obbligazioni e altri strumenti quotati che possono essere, in qualsiasi momento, negoziati sul mercato. Per questa ragione, i fondi aperti non necessitano di un patrimonio particolarmente stabile, in quanto eventuali esigenze di liquidità possono essere fronteggiate vendendo i titoli in portafoglio. Alla categoria dei fondi aperti appartengono anche i “fondi di fondi”, che investono prevalentemente in quote di altri fondi.

 

Sempre in relazione alla struttura, si distinguono poi i fondi comuni di  investimento e le Sicav. In teoria, la differenza è netta, perchè il fondo comune è un patrimonio a se stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito da uno specifico tipo di società (società di gestione del risparmio – sgr). La sicav, invece, è una vera e propria società di cui i sottoscrittori sono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto).

In pratica, assolvono entrambi alla stessa funzione economica: gestire collettivamente le somme affidate dai risparmiatori. Per  cui, se non diversamente specificato, nel prosieguo con il termine “fondo” ci riferiamo anche alle “sicav”.

 

Un secondo criterio di suddivisione per i prodotti offerti nel nostro paese è costituito dall’origine dei fondi: esistono, quindi,  fondi di diritto italiano e di diritto estero, costituiti in paesi stranieri ed offerti in Italia.

 

Un ultimo criterio, che fa leva sulla conformità alla normativa comunitaria, consente di individuare i cosiddetti fondi “armonizzati“. Sono fondi e sicav di tipo aperto, costituiti nei paesi dell’Unione europea, che investono  prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Il termine “armonizzati” deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni, previsti a livello comunitario (direttiva n. 85/611/CEE) e recepiti nelle legislazioni nazionali, volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, sostanzialmente attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la predisposizione di una serie di controlli.

 

Nel disegno tracciato dalle norme comunitarie, quindi, i fondi “armonizzati”, a prescindere dal paese di origine, devono avere caratteristiche simili e, pertanto, poter essere agevolmente commercializzati nei paesi dell’Unione. La realtà, a volte, presenta sfumature diverse, in quanto i paesi membri potrebbero aver recepito le norme della direttiva in maniera non perfettamente identica.

Inoltre, si deve sottolineare che la vigilanza su questi strumenti è affidata alle autorità del paese di origine (ad esempio, un fondo lussemburghese sarà vigilato dall’autorità del Lussemburgo, anche se offerto in Italia). Alle autorità italiane spetta esclusivamente la vigilanza sulle modalità di commercializzazione nel nostro paese.

 

 

I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL’OPERAZIONE

 

 

 

 

 

Collocatori

 

Società di Gestione —- FONDOBanca Depositaria

 

Nel caso di sicav, l’unica differenza è che fondo e società di gestione non sono soggetti distinti ma coincidono, appunto, nella sicav.

I risparmiatori consegnano le somme da investire ai soggetti collocatori che curano le procedure per la sottoscrizione. Come vedremo, la loro attività non deve limitarsi a “piazzare” il prodotto. Hanno, infatti, l’obbligo di svolgere una funzione centrale: assistere il risparmiatore nelle scelte di investimento.

 

La società di gestione ha il compito più importante: gestisce le somme raccolte secondo una politica di investimento predefinita e nell’interesse esclusivo dei risparmiatori

 

La disciplina dei fondi “armonizzati”,  è contenuta nella direttiva n. 85/611/CEE.

Di recente la normativa comunitaria è stata radicalmente modificata con le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, che non sono state ancora recepite in Italia.

La banca depositaria, infine, custodisce materialmente il patrimonio (denaro e titoli) del fondo. Già il fatto che il patrimonio sia sottratto alla disponibilità della società di gestione e affidato ad un soggetto terzo è una garanzia per l’investitore. La banca depositaria, inoltre, svolge un’altra importante funzione di garanzia: verifica che tutte le operazioni disposte dalla sgr siano conformi alla normativa ed al regolamento di gestione del fondo.

 

 

LA TUTELA DELL’INVESTITORE

 

Esiste un’articolata serie di controlli sull’attività di gestione. Alcuni sono interni alla società di gestione (o alla sicav), altri sono svolti da soggetti esterni, altri ancora sono pubblici in quanto esercitati dalle autorità di vigilanza.

I controlli interni sono affidati, innanzi tutto, al collegio sindacale che deve svolgere, secondo  le regole previste dal codice civile (artt. 2397 e seguenti), una generale attività di vigilanza sull’attività sociale, controllando l’amministrazione della società, vigilando sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertando la regolare tenuta della contabilità sociale.

C’è inoltre la figura del responsabile del controllo interno, con il compito, tra l’altro, di gestire i reclami pervenuti, di verificare  che la società sia dotata di procedure interne idonee a garantire il rispetto delle norme di legge e che, ovviamente, queste procedure vengano seguite.

I controlli esterni sono affidati a due soggetti: la società di revisione, che svolge un controllo sulla documentazione contabile della società di gestione e del fondo, e la banca depositaria.

Tutti i soggetti incaricati di controllare l’attività della sgr sono tenuti ad informare tempestivamente la Banca d’Italia e la Consob delle eventuali irregolarità riscontrate.

 

Infine, i controlli pubblici sono esercitati dalla Consob, che vigila sulla correttezza e sulla trasparenza, e dalla Banca d’Italia.

 

Correttezza vuol dire rispetto delle regole di comportamento, prime fra tutte quelle di operare con diligenza e nell’esclusivo interesse dei risparmiatori.
Trasparenza è sinonimo di informazione: l’attività del nostro Istituto è volta ad assicurare che gli investitori siano adeguatamente informati, sia nella fase della scelta che in quella di “amministrazione” dell’investimento. L’obiettivo viene conseguito essenzialmente attraverso l’approvazione dei prospetti informativi destinati al pubblico e l’imposizione di obblighi informativi a carico dei soggetti che intervengono nell’operazione. Tutto ciò consente di accrescere la capacità di autotutela del singolo.

La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le società di gestione del risparmio (e le sicav) e vigila in materia di stabilità patrimoniale e contenimento del rischio. Approva inoltre il regolamento di gestione del fondo e detta i limiti agli investimenti ed altre regole operative cui le sgr devono attenersi nello svolgimento della propria attività.