EQUALIZZATORE

fattore di rettifica delle plusvalenze e delle minusvalenze utilizzato in ambito fiscale per compensare le differenze tra i tre regimi del risparmio introdotti dal decreto legislativo del 16 giugno 1998.

Si applica quando le attività finanziarie sono detenute dall’investitore per un periodo superiore all’anno.

Nel caso del regime del risparmio gestito, in cui sono tassate le plusvalenze maturate, ossia stimate sulla base delle attività finanziarie detenute in portafoglio in una certa data, non si applica l’equalizzatore.

Viceversa, l’equalizzatore viene applicato negli altri due regimi (regime del risparmio amministrato, in cui si tassano le plusvalenze effettivamente realizzate a seguito della vendita di attività in portafoglio, e regime della dichiarazione).

 

FONDO A RISCHIO COPERTO

fondo d’investimento aperto altamente speculativo, caratterizzato da un elevato profilo di rendimento-rischio.

Si tratta di un fondo d’investimento aperto, ossia un fondo che consente in ogni momento la sottoscrizione di quote da parte degli investitori e dal quale si può uscire attraverso il rimborso delle quote. Tuttavia, il rimborso non può avvenire in ogni momento, ma, in genere, con cadenza mensile (in alcuni trimestrale): si parla di periodo di liquidità. In ogni caso chi vuole uscire dal fondo deve comunicare le proprie intenzioni con un preavviso variabile dai 30 ai 90 giorni.

In genere, il gestore di un hedge fund partecipa al fondo anche con il proprio capitale (in questo modo aumenta la fiducia dei sottoscrittori) ed ha ampia libertà d’azione, decidendo di operare su qualsiasi mercato (azionario, obbligazionario, dei derivati, o valutario) e in qualsiasi situazione di mercato (rialzista o ribassista). Inoltre, il gestore di un hedge fund non si propone di superare o seguire un indice di riferimento (benchmark),ma fissa un valore assoluto da raggiungere ogni anno.

L’obiettivo di questo strumento d’investimento è quello di offrire una copertura in operazioni caratterizzate da un rischio elevato.

I risultati di un hedge fund possono essere di molto superiori a quelli degli altri fondi comuni d’investimento, comportando, però, un rischio maggiore; è per questo che, spesso, la quota minima di sottoscrizione di un hedge fund è elevata (in Italia, la soglia minima è fissata ad 1milione di euro).

Tipologie:

1.      Macro fund: hedge fund che specula sull’andamento delle economie mondiali, cercando di anticipare l’andamento dei tassi d’interesse, delle valute, o dei mercati azionari, sulla base di analisi macroeconomiche. Si opera in un’ottica di breve periodo. Rientrano in questa categoria i Global macro funds, riconosciuti tra gli hedge funds più rischiosi.

2.      Arbitrage fund: si tratta di un fondo basato sulla possibilità di effettuare operazioni di arbitraggio: si sfrutta, ad esempio, un momentaneo disallineamento tra l’andamento di un titolo in due mercati vendendolo su un mercato e acquistandolo sull’altro ottenendo, così, un profitto certo, pari alla differenza tra i due valori. In alternativa, si acquistano titoli sottovalutati e si vendono contemporaneamente titoli valutati (o sopravvalutati) fortemente correlati con i primi. E’ la tipologia di hedge fund meno rischiosa.

3.      Fondo equity hedge: la peculiarità di questo fondo è costituita dall’acquisto e dalla vendita allo scoperto di azioni sui mercati regolamentati. Di fatto, si scommette sui titoli destinati a salire o a scendere. Ad esempio, in una vendita allo scoperto si vendono titoli che non si hanno, al prezzo attuale, ritenendo che il prezzo scenderà. Quando il prezzo dei titoli sarà effettivamente scelto, si procederà ad un acquisto degli stessi, lucrando, così, sulla differenza tra i due prezzi.

 

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

Patrimonio indiviso di una pluralità di partecipanti, ciascuno dei quali detiene un numero di quote proporzionale all’importo versato, la cui gestione è affidata ad una società specializzata. Il patrimonio del fondo è destinato in prevalenza all’investimento in beni immobili o diritti reali di godimento sugli stessi, con esclusione di qualsiasi attività di costruzione; nonchè assunzione di partecipazioni in società non quotate aventi per oggetto esclusivo le attività di cui sopra. Si configura come un fondo di tipo chiuso. Il fondo ha una durata prefissata.

Durante la vita del fondo la liquidabilità dell’investimento è assicurata dalla sola alienazione a terzi delle quote mediante la negoziazione delle stesse sul mercato secondario. Allo scopo di facilitare questo aspetto, la legge prevede infatti l’obbligo della richiesta di quotazione in Borsa dei fondi immobiliari, qualora l’ammontare minimo di ogni sottoscrizione sia inferiore ai 25 mila €. La società di gestione è tenuta anche ad acquisire in proprio una quota pari al 2% del patrimonio del fondo stesso.

 

Istituzione

La società che può istituire uno o più fondi immobiliari deve essere una società per azioni, avente come oggetto esclusivo la gestione di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari. L’autorità preposta a rilasciare l’autorizzazione è il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d’Italia. La durata del fondo deve essere compresa tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 30 anni.

 

Organizzazione del fondo

Anche nel caso dei fondi immobiliari la struttura di un fondo si basa su tre cardini: la società di gestione, la banca depositaria, i partecipanti. Le attività svolte da questi soggetti sono sottoposte al controllo pubblico attraverso il Ministero del Tesoro, la Banca d’Italia e la Consob.

I capitali versati dai sottoscrittori sono conferiti nel fondo comune, sul quale la società di gestione esercita le funzioni di amministrazione e la banca depositaria quelle di custodia dei titoli e di controllo dell’attività svolta dalla società di gestione.

Rispetto ad altri organismi di investimento collettivo del risparmio, quali le società di investimento a capitale variabile (SICAV), nei fondi comuni di investimento vi è una rigorosa separazione, formale e sostanziale, tra patrimonio del fondo, patrimonio della società di gestione e patrimonio del partecipante. Per questo motivo i creditori della società gerente non possono in alcun modo agire sul fondo comune.

 

Valorizzazione del patrimonio del fondo

La valutazione del patrimonio del fondo deve essere effettuata con periodicità semestrale dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione del fondo. La valutazione e degli immobili è effettuata in base ai valori correnti.

 

Regime fiscale

Il regime di tassazione dei fondi comuni immobiliari attualmente in vigore prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di tipo patrimoniale nella misura dell’1% del valore netto del fondo. Dal punto di vista dei partecipanti al fondo è prevista di conseguenza l’esenzione dall’imposizione dei proventi (siano essi di natura periodica o conseguiti a seguito del rimborso o della cessione delle quote), a meno che non si tratti di soggetti esercenti attività d’impresa.

 

 

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO

patrimonio indiviso di una pluralità di partecipanti, ciascuno dei quali detiene un numero di quote (parti) proporzionale all’importo versato, la cui gestione è affidata ad una società specializzata e il cui riscatto può avvenire in un qualsiasi momento. Il fondo si definisce “mobiliare” quando il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari.

 

Caratteristiche

I fondi comuni di investimento mobiliare aperti sono stati istituiti con la legge n. 77 del 23 marzo 1983, successivamente modificata con il Dlgs n. 83 del 25 gennaio 1992, di recepimento delle direttive CEE n. 85/611 e n. 88/620 in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Per richiedere l’autorizzazione ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti occorre essere una società per azioni, avente come oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministro del Tesoro, sentita la Banca d’Italia. Il capitale sociale minimo della società di gestione deve essere di 1 milione di €. Tale quota può essere aumentata in relazione al numero di fondi gestiti. Le banche possono partecipare nel capitale di società di gestione di fondi. Se tale partecipazione supera il 20% la banca funge da banca depositaria, a patto che i membri del CdA della società di gestione non abbiano incarichi istituzionali nella banca stessa.

 

Patrimonio

Il patrimonio del fondo è rigorosamente distinto da quello della società di gestione e da quello di eventuali altri fondi che la società stessa gestisce. Il gestore del fondo è tenuto a redigere il libro giornale, pubblicando un rendiconto annuale e una relazione semestrale.

Ogni sottoscrittore ha diritto al rimborso del proprio investimento entro 15 giorni dal momento in cui ne fa richiesta.

 

Gestione del Fondo

Fermo restando che la società nell’esercizio dell’attività di gestione non può vendere titoli da essa stessa emessi, acquistare metalli preziosi, concedere prestiti e vendere titoli allo scoperto, esistono alcuni limiti nelle scelte di investimento dei fondi aperti:

con riferimento al patrimonio netto del fondo:

max 10% in valori mobiliari non quotati ufficialmente o non ammessi sui mercati regolamentati, oppure in altri titoli di credito individuati secondo liquidità e solvibilità dalla Banca d’Italia

max 5% in altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

max 5% in titoli emessi da uno stesso emittente. Tale valore può salire al

10% se l’insieme di operazioni di questo tipo non eccede comunque il 40% del patrimonio netto del fondo

35% se tali titoli sono emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea

100% se si tratta di sei emissioni differenti in cui ciascuna coincide al massimo per il 30%

max 25% in titoli obbligazionari emessi da banche

con riferimento al singolo emittente:

max 5% di titoli azionari con diritto di voto oppure

max 10% se tale partecipazione non consente comunque di esercitare il controllo

 

La raccolta

La promozione e il collocamento presso il pubblico di quote può avvenire:

  • presso la sede legale della società di gestione o degli intermediari autorizzati al collocamento (es. sportelli della banca depositaria)
  • al di fuori di tale sede (“offerta fuori sede”, disciplinata dall’art. 22 del Dlgs n. 415 del 23/07/1996), da parte della società di gestione – limitatamente alle quote dalla stessa emesse – o da parte degli altri soggetti abilitati (Sim, imprese di investimento autorizzate al collocamento)

Per l’offerta fuori sede i soggetti abilitati devono avvalersi esclusivamente di promotori finanziari, iscritti ad un apposito Albo presso la Consob, che svolgono tale attività esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il soggetto abilitato che il promotore rappresenta è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi dal promotore. L’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari avviene previa verifica del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità determinati dal Ministro del Tesoro. Tale verifica avviene sulla base di prove valutative indette dalla Consob.

L’investimento in un fondo comune può avvenire con un versamento in unica soluzione (PIC) o attraverso versamenti periodici (Piani di Accumulo – PAC).

 

Il prospetto informativo

La vendita di quote di fondi comuni è subordinata alla pubblicazione di un prospetto informativo, redatto secondo le disposizioni stabilite dalla Consob. Tale prospetto deve contenere informazioni relative al soggetto proponente l’investimento (organizzazione, situazione economico-finanziaria, evoluzione dell’attività), nonchè alle caratteristiche dell’investimento offerto (tipologie di investimento effettuate in prevalenza dai gestori, profilo di rischio). In relazione agli obiettivi di gestione, al profilo di rischio ed ai rendimenti attesi, nel prospetto informativo la società di gestione indica espressamente i benchmark, ossia i parametri di riferimento elaborati da terzi (es. indici di categoria; indici di mercato) che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il fondo. A tale proposito si parla di gestione passiva quando il gestore si prefigge di replicare il banchmark. Si parla invece di gestione attiva quando l’obiettivo del gestore è di ottenere una performance superiore al benchmark.

Il prospetto informativo contiene infine informazioni specifiche di tipo economico (costi, agevolazioni, regime fiscale), informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso e sull’ulteriore informativa disponibile ai partecipanti.

Le società di gestione possono diffondere un unico prospetto relativo a più fondi gestiti, purchè siano sottoposti anche ad un unico regolamento di gestione. In tal caso il prospetto presenta una parte generale, contenente le informazioni comuni a tutti i fondi, mentre le informazioni specifiche relative a ciascun fondo sono contenute in allegato.

 

 

Regime fiscale

I fondi comuni d’investimento mobiliare aperti non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui capital gains si applicano a titolo d’imposta.

Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,5% a titolo d’imposta sostitutiva.

 

 

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSO

patrimonio indiviso di una pluralità di partecipanti ciascuno dei quali detiene un numero di quote proporzionale all’importo versato, la cui gestione è affidata ad una società specializzata e la cui durata è predefinita. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predefinite.

I fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono stati istituiti in Italia con la Legge n. 344 del 14 agosto 1993, successivamente abrogata con l’introduzione del Testo Unico della Finanza, che ne fornisce una disciplina generale, demandando alla Consob e alla Banca d’Italia tutti gli aspetti regolamentari.

In relazione alla destinazione del patrimonio, sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato diversi dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti in misura superiore al 10%, in beni immobili e diritti reali immobiliari, in crediti e titoli rappresentativi di crediti e in altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

Dunque, mentre i fondi aperti e le SICAV sono specializzati nell’investimento sui mercati di borsa, i fondi chiusi sono orientati al mercato del finanziamento nel capitale di rischio di imprese non quotate (venture capital e private equity). Rispetto a fondi aperti e SICAV sono inoltre caratterizzati da un’elevata stabilità nel livello del passivo.

 

Istituzione

L’autorizzazione all’istituzione del fondo è consentita alle società di gestione che presentino alcuni requisiti di tipo formale e patrimoniale, quali:

  • forma giuridica di società per azioni
  • sede legale e direzione generale situate nel territorio italiano
  • atto costitutivo e statuto corredati da un programma concernente l’attività iniziale e da una relazione sulla struttura organizzativa
  • capitale sociale, interamente versato, non inferiore ad 1 milione di €

La Banca d’Italia verifica inoltre la presenza di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti gli organi amministrativi, direttivi e di controllo, nonchè l’onorabilità dei partecipanti al capitale.

 

Raccolta

Il patrimonio di un fondo chiuso viene raccolto attraverso un’unica emissione di quote, aventi tutte uguale valore e uguali diritti. La sottoscrizione delle quote deve avvenire entro 18 mesi dalla data di approvazione del regolamento del fondo o, nel caso in cui le quote siano offerte al pubblico, dalla data di pubblicazione del prospetto informativo.

Il fondo chiuso rappresenta tipicamente un investimento ad elevato rischio, cui fa fronte un alto livello dei rendimenti attesi. Il mercato potenziale di riferimento per la raccolta è di fatto circoscritto a sottoscrittori qualificati. Le politiche di raccolta di un fondo chiuso sono sostanzialmente finalizzate al reperimento delle risorse necessarie alla sottoscrizione completa del patrimonio.

 

Specializzazione

La specializzazione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi operativi sul mercato italiano può riguardare in genere:

  • lo stadio di sviluppo aziendale (early stage financing; expansion financing)
  • il settore industriale di riferimento
  • l’area geografica di destinazione dell’investimento (country funds)

 

 

FONDO DI FONDI

fondo comune d’investimento che investe in quote di altri fondi e SICAV (società di investimento a capitale variabile), sulla base delle scelte del gestore e dei profili di rischio del cliente.

Le peculiarità di un fondo di fondi sono le seguenti: il 5% del patrimonio del fondo può essere investito su qualsiasi tipo di fondo o Sicav; non è possibile investire più del 20% in fondi o Sicav di uno stesso emittente (si parla di fondi “multimanager”, ossia provenienti da tipologie di fondi differenti e non appartenenti alla stessa “casa madre”); se un fondo di fondi investe in fondi dello stesso gruppo che lo amministra, non si pagano le commissioni di gestione su questi fondi.

Particolarmente interessante è il fondo dei fondi appartenente alla categoria degli hedge funds che investe in altri hedge funds. Un fondo di questo tipo ha come obiettivo quello di realizzare una strategia di diversificazione del portafoglio ottimale: gli hedge funds selezionati nel fondo dei fondi risultano infatti fortemente differenziati l’uno dall’altro.

 

FONDO PENSIONE

I fondi pensione sono stati introdotti nel sistema legislativo italiano attraverso il Decreto Legislativo n° 124 del 21 aprile 1993, e successive modifiche e integrazioni, che li definisce come “forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico”.

Si distinguono due specie di strumenti di previdenza: i fondi pensione ad ambito definito (detti anche fondi negoziali o di categoria) e i fondi pensione aperti.

I primi sono previsti esclusivamente in favore di determinate categorie professionali di soggetti, e possono derivare da un contratto o da un accordo collettivo oppure da un regolamento aziendale. I soggetti aderenti sono solo coloro che appartengono al gruppo di destinatari cui si riferiscono detti contratti (ad esempio, lavoratori del settore chimico, metalmeccanico, ecc… possono aderire ai fondi pensione creati per la propria categoria professionale di appartenenza).

I fondi pensione aperti, invece, nascono dall’iniziativa di un intermediario, banca, impresa di assicurazione sim. L’istituzione del fondo deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro, d’intesa con le rispettive autorità di vigilanza e sentita la COVIP. Il patrimonio dei fondi pensione aperti deve rimanere autonomo e separato rispetto a quello del soggetto istitutore. Questo strumento finanziario è accessibile da parte di chiunque, senza alcun condizionamento o vincolo di appartenenza a specifiche categorie di soggetti; nella raccolta del risparmio, la società promotrice dovrà rispettare le norme sulla sollecitazione all’investimento.

Lo scopo di tali forme di previdenza è chiaramente quello di assicurare agli iscritti dei livelli di copertura previdenziale più elevato di quelli che otterrebbero con la sola pensione.

Dal punto di vista economico-finanziario, i fondi pensione possono essere definiti come investitori istituzionali che offrono un investimento di lungo periodo: esiste infatti un termine di permanenza minima obbligatorio al termine del quale gli aderenti potranno ricevere i proventi delle proprie accumulazioni.

I fondi pensione sono in grado di gestire professionalmente ingenti volumi di risorse e, contemporaneamente, di incentivare la crescita del mercato. Gli investimenti dei fondi pensione vengono destinati prevalentemente vero i mercati regolamentati, riuscendo a svolgere una importante funzione di stabilità: raccogliendo flussi costanti di risorse e potendo avvalersi di una gestione patrimoniale di lungo periodo, sono in grado di pianificare con più tranquillità le politiche di investimento, sfruttando tutta una serie di fattori che non sono alla portata del singolo investitore, il quale rimane comunque in qualche modo legato anche a esigenze di breve periodo.

 

INDICE

grandezza rappresentativa dell’andamento dei prezzi dei titoli quotati in Borsa.

Caratteri tipizzanti: gli indici costituiscono essenzialmente uno strumento di analisi dell’andamento del mercato, ma sono utilizzati anche come strumenti di valutazione delle performance, come strumenti di gestione del portafoglio titoli e come sottostante degli strumenti derivati, costituendo, così, uno strumento di copertura delle posizioni (hedging) e uno strumento di trading, a patto che siano composti da un numero limitato di titoli molto liquidi.

Vi sono anche altri strumenti finanziari, quali le obbligazioni equity linked e le polizze index linked, il cui rendimento è legato all’andamento degli indici di Borsa.

Gli indici costituiscono uno strumento di benchmark: ad esempio, gli indici sono usati come parametro di riferimento dai fondi comuni di investimento. Inoltre, oggi, molti fondi di investimento ricorrono alla gestione passiva, cioè investono proporzionalmente ad un indice di mercato, replicandone la composizione nel proprio portafoglio. Sotto questo aspetto un indice costituisce un vero e proprio strumento d’investimento.

Gli indici non sono espressi in unità monetarie, ma in funzione di una base, cioè un valore convenzionale che serve a dare continuità all’indice.

 

Tipologie: gli indici si suddividono in diverse categorie: in base alla natura del titolo a cui si riferiscono, si distingue tra indici azionari ed indici obbligazionari; in base all’area geografica, si parla di indici nazionali o internazionali.

Inoltre, gli indici si distinguono gli uni dagli altri a seconda della modalità con cui sono costruiti.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, un indice può essere calcolato come la media ponderata dei prezzi dei titoli (azioni o obbligazioni) che lo compongono e se ne misura la variazione percentuale rispetto alla media del giorno precedente.

Gli indici possono anche essere calcolati rispetto alla prima seduta di Borsa dell’anno solare e si parla di indici correnti, o rispetto al momento di inizio della rilevazione e si parla di indici storici.

Alcuni indici di Borsa si riferiscono ad un paniere di azioni diverse, con un ampio flottante ed alta capitalizzazione (blue chips). Tra questi indici rientrano il MIB 30 e l’indice Comit 30, per le azioni quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. Esistono poi indici settoriali, relativi ai titoli emessi da società appartenenti ad un medesimo settore (industriale, assicurativo, bancario, immobiliare, ecc.). Essi, permettono di confrontare l’andamento di un titolo con quello della media dei titoli di società emittenti appartenenti allo stesso settore. Un’analisi più dettagliata è poi possibile attraverso la costruzione e l’analisi dei cosiddetti indici dei sub-settori industriali (alimentare, tessile, chimico, farmaceutico, cartario, metallurgico, ecc.).

 

Requisiti: gli indici devono essere costruiti in modo trasparente, con i criteri per l’inserimento e/o l’esclusione delle società all’interno dell’indice noti pubblicamente e non soggetti ad alcuna discrezionalità.

Per rappresentare in modo efficace l’andamento del mercato, un indice deve essere composto da titoli che garantiscano un’adeguata rappresentatività del mercato sottostante.

Inoltre, gli indici devono essere caratterizzati dalla replicabilità, ossia dalla possibilità di replicare i rendimenti del portafoglio complessivo con un numero limitato di attività.

Esiste un trade-off tra rappresentatività e replicabilità, risolto costruendo indici che contengano un numero di titoli tra 30 e 40 (ad esempio, il MIB 30, DAX 30, CAC 40; IBEX 35, Dow Jones 30, FT-SE 30).

Ulteriore caratteristica che deve contraddistinguere un indice è la flessibilità, al fine di consentire all’investitore di scegliere tra diverse opportunità di investimento.

Oltre a queste quattro caratteristiche gli indici internazionali devono possedere alcuni requisiti aggiuntivi: accessibilità agli investitori stranieri; esistenza di un mercato di strumenti derivati aventi come sottostante l’indice o i titoli che lo compongono; completezza.

 

 

MERCATO TELEMATICO DEI FONDI

segmento di Borsa Italiana dedicato alla quotazione e alla negoziazione di ETF (Exchange Traded Funds), di OICR di tipo chiuso e di OICR di tipo aperto indicizzati.

Operativo dal 1 luglio 2002, l’MTF è un segmento del Mercato Telematico Azionario dedicato agli Organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR – nel quale sono quotati sia i fondi chiusi (precedentemente negoziati sul segmento di Borsa ordinario, classe 2 del comparto MTA), sia le SICAV e i fondi aperti indicizzati o a “gestione passiva”, per i quali è prevista una specifica disciplina.

 

Requisiti di ammissione alla quotazione sul segmento MTF

Sono richiesti requisiti specifici a seconda che il collocamento riguardi quote di fondi chiusi (mobiliari o immobiliari) oppure quote o azioni degli OICR indicizzati.

Per l’ammissione alla quotazione di fondi chiusi:

  • la società di gestione del fondo deve aver redatto e pubblicato almeno un rendiconto semestrale del fondo
  • il regolamento del fondo deve prevedere la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote del fondo
  • nel caso di fondo chiuso sottoscritto mediante l’apporto di attività (specificamente prevista nel caso dei fondi immobiliari), è possibile una deroga alla presentazione del rendiconto semestrale, purchè venga prodotta una ricostruzione della situazione economico-patrimoniale relativa ad almeno uun esercizio virtuale
  • le quote devono essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura adeguata ad un regolare funzionamento del mercato

Per l’ammissione alla quotazione di quote o azioni degli OICR indicizzati devono essere rispettate alcune condizioni:

  • l’indice o il paniere di titoli di riferimento dell’OICR deve essere caratterizzato da trasparenza nei metodi di calcolo e da continuo aggiornamento
  • il valore dell’indice e i prezzi delle azioni che lo compongono nel mercato principale devono essere disponibili con un adeguato aggiornamento
  • il regolamento o lo statuto dell’OICR deve prevedere la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote o azioni dell’OICR

Per ogni strumento collocato sul segmento MTF è infine prevista la presenza di almeno un operatore specialista a supporto della liquidità, tenuto ad esporre in maniera continuativa quotazioni in acquisto e in vendita. Sono inoltre previsti per ogni strumento specifici obblighi di quotazione in relazione allo spread massimo e alla quantità minima esposta.

 

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